(Stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni
per l'anno 2007)


519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma
513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale
in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o
che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla
data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni,
anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove
selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al
presente comma, e prioritariamente del personale di cui all'articolo 23, comma
1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,
in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure
di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al
personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono
stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per
il corso di formazione.


Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalita' di
cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.


(Costituzione Fondo per Stabilizzazione personale ricercatori, tecnologi,
tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca)


520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e'
costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori,
tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso
dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche'
all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni
di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.


All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.