Intervento al Senato Accademico del 30 giugno 2005

Come Coordinamento Bolognese Ricercatori Universitari, Rete Nazionale Ricercatori Precari - nodo di Bologna e Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani – sede di Bologna ribadiamo la nostra assoluta contrarietà al metodo adottato per riformare lo stato giuridico della docenza universitaria e all’intero impianto della riforma attualmente in discussione nella VII Commissione del Senato, che auspichiamo venga al più presto ritirata.
Nel nostro intervento descriveremo prima brevemente chi sono i ricercatori precari, poi passeremo ad un’analisi delle diverse criticità che a nostro avviso presenta il DDL4735 nella sua attuale versione.

Chi sono i “Ricercatori precari” ?
Le ricercatrici e i ricercatori precari sono tutti coloro che svolgono attività di ricerca, didattica e tutoraggio presso le università e gli enti di ricerca pubblici, legati a tali istituzioni da contratti di lavoro a tempo determinato, borse di studio o addirittura a titolo gratuito. Coloro i quali appartengono a questa categoria – indispensabile per il funzionamento di facoltà, dipartimenti, centri e istituti di ricerca – svolgono le stesse mansioni anche se inquadrati sotto diverse figure professionali e contrattuali. Anzi, ricercatrici e ricercatori precari possono avere, di volta in volta e per lungo tempo, forme contrattuali a tempo determinato e atipiche, tutte caratterizzate dall’assenza delle più elementari garanzie e da una comune condizione di precarietà e incertezza.
In un’autentica giungla giuridica possiamo trovare contratti a progetto, coordinati e continuativi e contratti di “ricercatore a tempo determinato”, borse di studio e assegni di ricerca, borse di dottorato e contratti di docenza. Inoltre, tra un contratto e l'altro, ricercatrici e ricercatori precari possono tornare ad essere “semplici” cultori della materia o “collaboratrici" e “collaboratori didattici” operando, per periodi anche prolungati, a titolo del tutto volontario.
Per questo motivo è arduo quantificarne la presenza nei vari atenei, soprattutto perché – nonostante contribuiscano in maniera sostanziale alle regolari attività svolte da queste istituzioni pubbliche – né le singole università né il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono in grado di quantificarli, come non sono in grado di fornire un elenco o registro unico di ricercatori e ricercatrici che spesso lavorano contemporaneamente presso diverse istituzioni universitarie.
Secondo alcune stime, ottenute intrecciando alcuni dati o elenchi ufficiali, le ricercatrici e i ricercatori precari superano in tutta Italia le 50.000 unità.

Ecco un elenco dei punti più critici del testo del DDL 4735 approvato alla Camera dei Deputati
Le modifiche apportante al testo nel suo iter alla Camera dei deputati ne hanno lasciato immutata la gravità, infatti il testo tuttora:
1) Prevede l’esaurimento della figura del ricercatore universitario.
Questo provvedimento elimina il ruolo del ricercatore non docente a tempo indeterminato, inizialmente previsto proprio per permettere l’accesso alle giovani leve della ricerca, che, a causa dell'impellente necessità di destinare personale all'esaurimento un sempre più crescente carico didattico, col passare del tempo si è trasformato in una sostanziale terza fascia di docenza, al cui accesso si arriva in media oltre i 33-35 anni. Eliminando questa figura si condannano i ricercatori ad ulteriori anni di precarietà e incertezza.
Ricercatori che infatti, già ora, sono stati costretti a molti anni – dai sei ai dieci – di contratti e borse di studio successivi al dottorato di ricerca e che quindi anno un’età compresa fra i 32 e i 40 anni. Ricercatori non più giovani quindi, costretti ad una situazione di precarietà da norme e politiche concorsuali più orientate all’«avanzamento di carriera» che al reclutamento. Distorsioni che questo provvedimento invece di risolvere ag-grava.

2) Prevede l’istituzione di un’ennesima figura contrattuale precaria (Art. 4, comma 6)
Questo provvedimento aggiunge una nuova tipologia di contratto di ricercatore precario ai 14 già presenti non assicurando che questa le sostituisca né che sia usata in modo preferenziale dagli atenei (tanto più che la stipula di questo contratto costituisce un titolo valutabile nei concorsi).
È molto grave che non sia indicato né il tipo né la quantità di mansioni che possono essere richieste ai contraenti né che sia assicurato un adeguato trattamento economico (rapportato solo «di norma» a quello dei ricercatori confermati, una norma condizionata da «compatibilità di bilancio» e da futuri «criteri generali»).
Non è garantita alcuna trasparenza ed omogeneità delle procedure concorsuali, queste infatti non solo verranno stabilite dalle singole università, ma permettono l’accesso al contratto ai possessori sia di laurea specialistica che magistrale, ma anche a chi non è in il possesso del diploma di laurea («altri studiosi»). L’assenza di una previsione di un numero massimo di rinnovi di tale tipo di contratto, lascia spazio ad un suo utilizzo reiterato e per lungo tempo senza alcuna garanzia che questo costituisca un percorso verso il reclutamento a tempo inde-terminato, neanche nelle sembiante di un “semplice” e ulteriore titolo maturato.
Inoltre, non viene in alcun modo garantito a questi lavoratori il diritto di associarsi e di dotarsi di una rappresentanza e che possa partecipare alle attività degli organi collegiali d'ateneo, né tantomeno la possibilità di avere titolarità di fondi di ricerca alienando qualsiasi possibilità di autonomia o responsabilità scientifica.
3) Viene ampliata la possibilità di «contratti» o «incarichi di insegnamento» (Art. 4, comma 3)
Questo provvedimento conferma e amplia la possibilità per le facoltà di appaltare numerosi corsi e parti anche molto consistenti dell’attività didattica, attraverso contratti a tempo determinato, a soggetti esterni all'università senza alcuna garanzia di omogeneità di remunerazione a parità di prestazione (di nuovo si rimanda alle «compatibilità di bilancio» degli atenei) che quindi verrebbero ricoperti da collaboratori e ricercatori che già lavorano in modo precario nelle diverse facoltà.
Anche per questa nuova tipologia di lavoratori non viene garantita alcuna possibilità di associarsi e dotarsi di una rappresentanza che partecipi alle attività degli organi collegiali d'ateneo, ne è prevista la possibilità di avere titolarità di fondi di ricerca, sancendo in questo modo la disgiunzione tra attività di ricerca e didattica.
Infine, anche in questo caso le procedure selettive per l'attribuzione di tali contratti non garantiscono affatto una valutazione adeguata e trasparente della professionalità e dei titoli dei candidati, infatti l’unica condizione per l’ottenimento di un cotratto di questo tipo è il possesso di vaghi «adeguati requisiti scientifici e professionali», con l’aggravante che questi incarichi costituiranno «titolo preferenziale» per l’accesso alla figura del “ricercatore a tempo determinato” previsto dal comma 6.
4) Gli attuali ricercatori verranno seriamente penalizzati.
Se passasse al SENATO questo testo, si avranno solo due fasce di ruolo, i ricercatori spariranno ed i vecchi ricercatori che opteranno per avere il titolo di Professore aggregato (titolo che verrà ufficialmente dato anche agli esterni) saranno obbligati al tempo pieno, naturalmente a costo zero e con un monte ore di 120 ore di didattica frontale, ben superiore a quello attualmente previsto, che prevede un massimo di 60 ore. I ricercatori così perderanno le retribuzioni aggiuntive per le supplenze, a meno che un ricercatore non voglia fare solo didattica e caricarsi di 120 ore istituzionali più supplenze a pagamento (a scapito della produttività scientifica). Ad aggravare la situazione il comma 15 dell'art.5 provvede all'abrogazione dell'art 12 della legge 341/90 in cui, per la prima volta, si consideravano sullo stesso piano Ricercatori e Professori, per quanto riguarda la partecipazione alle commissioni di esame e la assunzione di incarichi di insegnamento per affidamento o supplenza. La gravissima conseguenza che ne deriva è che agli attuali ricercatori resterà pochissimo tempo da destinare all’attività di ricerca.

Su altri punti cardine del provvedimento riguardanti il reclutamento, lo stato giuridico dei docenti universitari e le nuove figure docenti il nostro giudizio coincide con quello delle forze sindacali, associazioni di docenti, ricercatori e studenti che si sono espresse contro questa “riforma”.


Le nostre proposte
Naturalmente le proposte qui di seguito elencate non costituiscono una serie di possibili emendamenti al testo quanto piuttosto delle linee guida di riforma che auspichiamo:
11. Progressiva riduzione e scomparsa delle attività di lavoro precario nelle università italiane
Nessuna forma di precariato lavorativo deve essere programmata dall’università. La didattica deve pertanto essere svolta esclusivamente da personale di ruolo. Per questo fine una quota significativa del fondo di finanziamento ordinario deve essere riservato ai concorsi per nuovi ricercatori.
2. Rilanciare il ruolo di “ricercatore universitario”
Come già ribadito la figura del ricercatore a tempo indeterminato rappresentava un’importante possibilità di reclutamento. Si costituiva come prima fase di accesso al ruolo garantendo la possibilità di autonoma attività di ricerca non ancora troppo “schiacciata” dall’attività didattica. Inoltre questa figura permetteva un percorso di valutazione costituito da un «giudizio di conferma» a tre anni dal concorso e una serie continua e periodica di verifiche (come previsto dagli articoli 31 e 32 del Decreto del Decreto del Presidente della Repub-blica n. 382 del 1980). Per questo motivo è necessario utilizzare questa figura per garantire un normale e trasparente reclutamento procedendo, se necessario, ad una fase straordinaria senza alcuna deroga alle procedure normali.
3. Garantire la ciclicità dei concorsi
Per assorbire progressivamente il lavoro precario e per garantire l’adeguato, competente e lungimirante svolgimento delle attività di ricerca e didattica delle università appare fondamentale assicurare la periodicità annuale dello svolgimento di prove concorsuali per il reclutamento di professori e ricercatori secondo una trasparente programmazione.

Valutazioni finali e nostre iniziative

La Camera dei deputati infatti, dopo un anno di audizioni, incontri e manifestazioni ha approvato un testo identico se non peggiore di quello presentato originariamente dal ministro pregiudicando il nostro futuro, ma con questo quello dell’università e della ricerca. Auspichiamo dal Senato della Repubblica un'attenzione maggiore alle nostre idee e problemi.

Qualora il DDL ricevesse l’approvazione del Senato le ricercatrici e i ricercatori di Bologna, precari e strutturati, non presenteranno e/o ritireranno le domande di supplenza e di affidamento.
In caso poi di approvazione definitiva del DDL le ricercatrici e i ricercatori strutturati rifiuteranno in toto di fare domanda per diventare professore aggregato.


Rete Nazionale Ricercatori Precari - nodo di Bologna – www.ricercatoriprecari.org
Coordinamento Bolognese Ricercatori
Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani – sede di Bologna – www.dottorato.it