L’equità, i professori a contratto e la
questione generazionale
Lettera aperta, 3 aprile 2007
Al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e per conoscenza
Alla Presidenza della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei Deputati
Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Ai Rettori e ai Presidi di Facoltà
Oggetto: L’equità, i professori a contratto e la questione generazionale
La docenza a contratto costituisce un’attività di natura continuativa
nelle istituzioni
universitarie, analoga per forma e per contenuto alla docenza di ruolo, ma soggetta
a
discriminazioni talmente profonde da aver prodotto la sacca meno retribuita
di lavoro precario
in Italia, nonostante l’alto livello formativo richiesto e le responsabilità
coinvolte.
I docenti precari chiedono il riconoscimento, secondo un meccanismo non-arbitrario,
del
lavoro svolto, dell’esperienza e dei titoli accumulati, e uno sbocco positivo
alla loro condizione
di grave, iniqua precarizzazione nelle politiche di stabilizzazione dell’attuale
governo.
Il quadro istituzionale
Nell’ultimo decennio, l’università italiana ha subito varie
riforme, risultanti in due ordini
concreti di cambiamento. Sul piano della didattica si sono moltiplicati i corsi
di laurea di primo
e di secondo livello, con la conseguente apertura di numerosi nuovi insegnamenti:
certo un
adeguamento necessario dopo decenni di stagnazione. Restano tuttavia dubbi sulla
qualità
della formazione, in particolare ai livelli avanzati di laurea specialistica
e di dottorato, ovvero ai
livelli di fatto più importanti per una società tecnologicamente
avanzata. Sul piano
dell’organizzazione interna del lavoro si è assistito, come per
altre istituzioni pubbliche, a
un’accentuata precarizzazione. L’emanazione di una legislazione
ad hoc e la delega
dell’autonomia alle singole università hanno spinto verso il basso
le retribuzioni e hanno
causato una riduzione delle tutele sociali per i docenti precari senza eguali
dentro e fuori il
mondo accademico italiano ed internazionale.
Chi sono i docenti precari?
Il contratto d’insegnamento di un corso ufficiale universitario prevede
la piena responsabilità
didattica e giuridica, inclusi la scelta di contenuti e metodi didattici, lo
svolgimento concreto
delle lezioni, la relazione con gli studenti, gli esami e la cura di tesi di
laurea: esattamente le
stesse responsabilità didattiche e giuridiche di un professore associato.
Il massimo retributivo
applicato nelle università è di circa 3.000 euro lordi per un
corso di 5 crediti; la media è meno di
400 euro: sicché, per sopravvivere, molti professori a contratto sono
costretti ad assumere
annualmente diversi incarichi. La riforma Moratti fissa in 120 ore di insegnamento
frontale
(equivalenti a 20 crediti) il carico didattico di un professore associato; un
docente a contratto
riceve per la medesima attività una retribuzione lorda inferiore sull’ordine
delle 5 volte, se
prendiamo come termine di confronto i limiti salariali più elevati. Di
recente è stata data la
possibilità ai docenti di ruolo in riposo anticipato, che già
godono della pensione, di stipulare
contratti co. co. co. di diritto privato per l’insegnamento, riconducibili
alla tipologia “Professori
a contratto”, ma con retribuzioni attestate attorno ai 30.000 euro lordi
per 10 crediti,
un’indicazione chiara di quale sia il valore effettivo della prestazione
d’opera dei docenti
precari. La bassissima retribuzione è ulteriormente penalizzante per
il fatto che molti docenti
precari sono spesso costretti a lavorare in diverse sedi simultaneamente, sostenendo
onerose
spese di viaggio senza alcun rimborso; né, dato il carattere a termine
dell’impiego e l’irrisoria
retribuzione, essi possono impegnarsi in progetti di trasferimento di residenza.
L’idea che i professori a contratto svolgano all’università
solo una parte secondaria della
loro vita professionale costituisce uno dei più nefasti fraintendimenti
regolarmente proposti dai
media. Il contratto di docenza prevede, oltre alle lezioni normalmente concentrate
in un
semestre, un impegno continuativo per tutte le attività didattiche e
amministrative di
competenza del docente. Se a ciò si aggiunge l’attività
di studio e di ricerca necessaria per
ottenere e adempiere il contratto (per giunta a proprie spese, non essendovi
possibilità di
attingere a fondi di ricerca), si comprende l’impossibilità di
svolgere in modo corretto attività
parallele: piuttosto, nella maggioranza dei casi si lavora continuativamente
anche di sabato, di
domenica e in agosto. Per le stesse ragioni, è falso che la maggior parte
dei docenti a contratto
sia rappresentata da professionisti esterni cooptati dagli atenei per arricchire
l’offerta didattica
con l’esperienza sul campo. Anzi, un professionista affermato difficilmente
può soddisfare tutti
gli obblighi didattici menzionati, e offre di norma un servizio peggiore.
Un ulteriore equivoco è costituito dalla convinzione, esposta anche dal
Ministro Fabio
Mussi nel videoforum di Repubblica il 25 Marzo 2007, secondo cui l’insegnamento
a contratto
deriverebbe da un’inutile proliferazione di corsi realizzata con un basso
profilo. Il Decreto n.
242 del 21 maggio 1998 “Regolamento recante norme per la disciplina dei
professori a
contratto” stabilisce che i contratti possono essere stipulati con “studiosi
od esperti di
comprovata qualificazione professionale e scientifica” (art. 1) e che
“le università e gli istituti di
istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una
specifica procedura
di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli
atti, la valutazione
comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività
didattiche svolte
dal docente” (art. 2). Il decreto pertanto prescrive veri e propri concorsi
pubblici, e i docenti a
contratto sono sottoposti a costante verifica della qualità del lavoro
svolto, come dimostra – in
un grande ateneo del nord Italia – la recente estromissione di alcuni
di loro sulla base di una
valutazione negativa da parte degli studenti.
Il citato Decreto n. 242 sancisce inoltre che “per sopperire a particolari
e motivate esigenze
didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria
statali (…) possono stipulare con
studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica
(…) contratti di
diritto privato per l'insegnamento (…)” (art. 1). All’interno
dei singoli atenei tale disposizione è
applicata per colmare le carenze organiche del personale strutturato, a ribadire
ancora una volta
come la figura del professore a contratto non sia una presenza occasionale ma
un ruolo di
docenza pienamente integrato nella normale attività universitaria. Secondo
le stesse stime del
MUR, il ricorso alla docenza a contratto incide ormai per il 30-40% sui corsi
universitari, con un
totale di circa 48.000 contrattisti. I costi del blocco nel reclutamento ordinario
e dell’aumento
dell’offerta didattica sono dunque stati scaricati sulle spalle dei docenti
a contratto, con un vero
e proprio dumping sociale di Stato.
L’assenza di regole
Le difficili condizioni strutturali si riflettono nel rapporto che con l’università
intrattengono i
docenti precari, la cui attività – in mancanza di disincentivi
per gli atenei – è diventata una
condizione di lavoro continuativo e subordinato senza garanzie, spesso in alternanza
ad assegni
di ricerca, ad altre soluzioni contrattuali parasubordinate, a periodi di ricerca
o d’insegnamento
all’estero, in molti casi dopo il dottorato e il post-dottorato. Il protrarsi
negli anni dello stato di
precarietà comporta un’ampia gamma di ulteriori distorsioni contrattuali
e di categoria. Per
esempio, il docente a contratto non dispone di copertura sanitaria, gli è
preclusa la possibilità di
accendere mutui, di accumulare contributi pensionistici sufficienti, e la bassa
retribuzione non
consente l’accesso a piani assistenziali integrativi. Le condizioni di
povertà (in senso proprio,
secondo standard internazionalmente accettati) limitano la capacità riproduttiva
e quindi la
possibilità di contare su un sostegno familiare in vecchiaia, come almeno
accadeva in epoca premoderna.
Anche l’eventualità dell’allontanamento dalla comunità
accademica si realizza in condizioni
di arbitrio selvaggio e non secondo un criterio meritocratico, con totale irresponsabilità
da parte
dell’istituzione universitaria. I processi di aggiustamento dei piani
didattici o finanziari degli
atenei si ripercuotono sul numero e sull’entità dei contratti di
docenza attivati, di cui le facoltà
possono disporre in piena libertà e senza l’obbligo di garantire
alcun ammortizzatore sociale. I
recenti e pesanti tagli al sistema universitario, ad esempio, hanno provocato
un’ulteriore
diminuzione delle retribuzioni. Il “licenziamento occulto”, per
altro, avviene paradossalmente
dopo un lungo percorso di precarietà in virtù di norme che dovrebbero
limitarne la diffusione.
Il citato “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori
a contratto” del 1998
introduce la limitazione secondo cui “i contratti (…) hanno durata
annuale e sono rinnovabili
per non più di sei anni” (art. 2). Oltre alla palese violazione
dei diritti dei docenti, si disperdono
esperienze e abilità acquisite con un danno notevole per la qualità
del servizio didattico offerto.
Le politiche dell’attuale governo
I limiti di ordine sistemico-finanziario si sono combinati con i noti problemi
del reclutamento
accademico. La possibilità di accedere a condizioni normali di lavoro
attraverso il meccanismo
concorsuale, formalmente ‘aperto’, ha tenuto nel campo universitario
molti docenti precari.
Tuttavia, l’altissimo grado di arbitrarietà di giudizio assegnato
alle commissioni dei concorsi ha
di fatto perennemente precluso l’accesso ai soggetti meno favoriti. Oggi
ci troviamo ad un
passaggio cruciale. Il governo in carica ha annunciato o prodotto una serie
di misure che, in
mancanza di correttivi, integrazioni e disposizioni specifiche rischiano di
peggiorare la
situazione.
La politica di stabilizzazione del lavoro precario disposta nella Finanziaria
2007 articolo 1,
comma 519, riguardante la stabilizzazione su istanza dei lavoratori subordinati
con contratto a
termine, s’intende applicata al solo personale tecnico-amministrativo
dell’università, mentre
sembrerebbero per il momento rimanere esclusi i contratti subordinati e parasubordinati
di
ricerca e di didattica, compresa la tipologia “professori a contratto”,
nonostante in moltissimi
casi si configuri di fatto un rapporto continuativo, strutturato e subordinato,
facilmente
dimostrabile con i titoli di insegnamento e scientifici accumulati, e soggetto
a modalità
d’ingresso concorsuali. D’altro canto, il piano di reclutamento
straordinario prevede in realtà il
normale ritmo concorsuale, addirittura in misura insufficiente a coprire il
ricambio
generazionale a medio e a lungo termine.
L’unico dato certo è il taglio dei fondi trasferiti all’università
con la finanziaria 2007, che
inesorabilmente si ripercuoterà sulla condizione dei lavoratori precari.
Anziché fissare un limite
minimo alla retribuzione dei contratti di insegnamento e assicurare i diritti,
se ne limita per
legge la percentuale, scelta che ancora un volta può ripercuotersi sulle
persone piuttosto che
sull’istituzione, rischiando di produrre un’ondata di licenziamenti
occulti e di trasformare una
misura ‘contro il precariato’ in una misura ‘contro i precari’.
Dopo anni di sfruttamento
istituzionale selvaggio, illusioni evocate dai valori fondanti del sapere e
promesse del
riconoscimento delle attività svolte, un’intera generazione di
docenti precari sembra doversi
preparare a un’estromissione in massa.
Le misure correttive
Data la situazione descritta, molto si aspetta dalle prospettive aperte col
ripensamento delle
regole e dei meccanismi concorsuali in via di elaborazione presso il Ministero.
A questo
proposito è auspicabile che il progetto di revisione accolga due condizioni
fondamentali:
il maggior riconoscimento, rigorosamente valutato, di tutti i titoli acquisiti,
sia
didattici che scientifici, e la traduzione esplicita di tale riconoscimento
in misure
procedurali;
l’attenzione a non escludere dalla eleggibilità la generazione
più anziana dei precari,
non fissando come criterio esclusivo il possesso del dottorato di ricerca, titolo
che in
Italia è entrato a regime solo di recente (l’attività accademica,
didattica e di ricerca,
protratta per molti anni, deve essere considerata un titolo di ammissibilità
ai concorsi,
tenuto conto del fatto che sarebbe un evidente paradosso e un’ingiustizia
inaccettabile
escludere dall’accesso a un posto di lavoro proprio chi quel posto di
lavoro ricopre da
anni).
Considerando che l’università soffre di una pesante carenza di
organico, che il governo è
altresì impegnato in una politica di stabilizzazione del lavoro, che
per un decennio circa i
docenti-precari e i ricercatori-precari in genere si sono fatti carico quasi
esclusivo della crescita
della formazione nelle università italiane costituendo parte integrante
del personale, che
all’interno della comunità accademica il processo di reclutamento
ha spesso relegato ai margini
i docenti precari, e che l’attuale situazione contravviene a numerose
disposizioni della “Carta
Europea dei Ricercatori”, si richiede:
1. l’allargamento della possibilità di presentare istanza di stabilizzazione
anche ai
precari dell’università e, in particolare, ai docenti universitari
precari di lunga data o,
subordinatamente,
2. l’attribuzione di una qualificazione, sulla base della valutazione
dei titoli, dell’attività
didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori precari, da parte della
comunità
scientifica nazionale e internazionale, per la successiva immissione programmata
nel
corrispondente ruolo accademico o di ricerca, con dotazione di risorse finanziarie;
3. la messa a punto di un meccanismo di riconoscimento non arbitrario dei titoli
didattici e scientifici in tutti gli ordini di concorso universitari e la loro
valorizzazione
oggettiva e quantificata, tenendo in particolare conto che i titoli didattici,
di
supervisione e la considerazione delle qualifiche universitarie sono esplicitamente
indicati come criteri fondamentali di valutazione nel “Codice di condotta
per
l’assunzione dei ricercatori” adottato dalla Commissione Europea
nel 2005;
4. l’immediata disposizione di una retribuzione minima e delle dovute
garanzie
menzionate nella “Carta europea dei ricercatori” per tutti i docenti
e i ricercatori
precari, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata, anche in regime
di
prestazioni co. co. co. di diritto privato per l’insegnamento: la retribuzione
minima
deve essere fissata su scala nazionale tenendo conto del costo sostenuto
dall’università per analoga attività da parte del personale
di ruolo, maggiorato di una
quota compensativa per la temporalità del rapporto; l’accesso dei
docenti e dei
ricercatori precari ai fondi di ricerca e ai rimborsi per le missioni; la possibilità
ufficiale e trasparente per i docenti e i ricercatori precari di firmare i progetti
di tesi di
laurea che già seguono di fatto, facendo emergere lavoro spesso gravoso
e occulto;
5. lo studio di percorsi d’inserimento dei docenti e dei ricercatori precari
in altri ambiti
dell’amministrazione pubblica (scuola secondaria, ministeri, enti locali
ecc.), ovvero il
riconoscimento dei titoli accademici negli altri settori.
Rete Nazionale Ricercatori Precari