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L’equità, i professori a contratto e la questione generazionale
Lettera aperta, 3 aprile 2007

Al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
e per conoscenza
Alla Presidenza della Repubblica
Alla Presidenza della Camera dei Deputati
Alla Presidenza del Senato della Repubblica
Ai Rettori e ai Presidi di Facoltà

Oggetto: L’equità, i professori a contratto e la questione generazionale

La docenza a contratto costituisce un’attività di natura continuativa nelle istituzioni
universitarie, analoga per forma e per contenuto alla docenza di ruolo, ma soggetta a
discriminazioni talmente profonde da aver prodotto la sacca meno retribuita di lavoro precario
in Italia, nonostante l’alto livello formativo richiesto e le responsabilità coinvolte.
I docenti precari chiedono il riconoscimento, secondo un meccanismo non-arbitrario, del
lavoro svolto, dell’esperienza e dei titoli accumulati, e uno sbocco positivo alla loro condizione
di grave, iniqua precarizzazione nelle politiche di stabilizzazione dell’attuale governo.
Il quadro istituzionale
Nell’ultimo decennio, l’università italiana ha subito varie riforme, risultanti in due ordini
concreti di cambiamento. Sul piano della didattica si sono moltiplicati i corsi di laurea di primo
e di secondo livello, con la conseguente apertura di numerosi nuovi insegnamenti: certo un
adeguamento necessario dopo decenni di stagnazione. Restano tuttavia dubbi sulla qualità
della formazione, in particolare ai livelli avanzati di laurea specialistica e di dottorato, ovvero ai
livelli di fatto più importanti per una società tecnologicamente avanzata. Sul piano
dell’organizzazione interna del lavoro si è assistito, come per altre istituzioni pubbliche, a
un’accentuata precarizzazione. L’emanazione di una legislazione ad hoc e la delega
dell’autonomia alle singole università hanno spinto verso il basso le retribuzioni e hanno
causato una riduzione delle tutele sociali per i docenti precari senza eguali dentro e fuori il
mondo accademico italiano ed internazionale.
Chi sono i docenti precari?
Il contratto d’insegnamento di un corso ufficiale universitario prevede la piena responsabilità
didattica e giuridica, inclusi la scelta di contenuti e metodi didattici, lo svolgimento concreto
delle lezioni, la relazione con gli studenti, gli esami e la cura di tesi di laurea: esattamente le
stesse responsabilità didattiche e giuridiche di un professore associato. Il massimo retributivo
applicato nelle università è di circa 3.000 euro lordi per un corso di 5 crediti; la media è meno di
400 euro: sicché, per sopravvivere, molti professori a contratto sono costretti ad assumere
annualmente diversi incarichi. La riforma Moratti fissa in 120 ore di insegnamento frontale
(equivalenti a 20 crediti) il carico didattico di un professore associato; un docente a contratto
riceve per la medesima attività una retribuzione lorda inferiore sull’ordine delle 5 volte, se
prendiamo come termine di confronto i limiti salariali più elevati. Di recente è stata data la
possibilità ai docenti di ruolo in riposo anticipato, che già godono della pensione, di stipulare
contratti co. co. co. di diritto privato per l’insegnamento, riconducibili alla tipologia “Professori
a contratto”, ma con retribuzioni attestate attorno ai 30.000 euro lordi per 10 crediti,
un’indicazione chiara di quale sia il valore effettivo della prestazione d’opera dei docenti
precari. La bassissima retribuzione è ulteriormente penalizzante per il fatto che molti docenti
precari sono spesso costretti a lavorare in diverse sedi simultaneamente, sostenendo onerose
spese di viaggio senza alcun rimborso; né, dato il carattere a termine dell’impiego e l’irrisoria
retribuzione, essi possono impegnarsi in progetti di trasferimento di residenza.
L’idea che i professori a contratto svolgano all’università solo una parte secondaria della
loro vita professionale costituisce uno dei più nefasti fraintendimenti regolarmente proposti dai
media. Il contratto di docenza prevede, oltre alle lezioni normalmente concentrate in un
semestre, un impegno continuativo per tutte le attività didattiche e amministrative di
competenza del docente. Se a ciò si aggiunge l’attività di studio e di ricerca necessaria per
ottenere e adempiere il contratto (per giunta a proprie spese, non essendovi possibilità di
attingere a fondi di ricerca), si comprende l’impossibilità di svolgere in modo corretto attività
parallele: piuttosto, nella maggioranza dei casi si lavora continuativamente anche di sabato, di
domenica e in agosto. Per le stesse ragioni, è falso che la maggior parte dei docenti a contratto
sia rappresentata da professionisti esterni cooptati dagli atenei per arricchire l’offerta didattica
con l’esperienza sul campo. Anzi, un professionista affermato difficilmente può soddisfare tutti
gli obblighi didattici menzionati, e offre di norma un servizio peggiore.
Un ulteriore equivoco è costituito dalla convinzione, esposta anche dal Ministro Fabio
Mussi nel videoforum di Repubblica il 25 Marzo 2007, secondo cui l’insegnamento a contratto
deriverebbe da un’inutile proliferazione di corsi realizzata con un basso profilo. Il Decreto n.
242 del 21 maggio 1998 “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a
contratto” stabilisce che i contratti possono essere stipulati con “studiosi od esperti di
comprovata qualificazione professionale e scientifica” (art. 1) e che “le università e gli istituti di
istruzione universitaria statali, con proprie disposizioni, determinano una specifica procedura
di selezione, anche con appositi bandi, assicurando la pubblicità degli atti, la valutazione
comparativa dei candidati e, in caso di rinnovo, la valutazione delle attività didattiche svolte
dal docente” (art. 2). Il decreto pertanto prescrive veri e propri concorsi pubblici, e i docenti a
contratto sono sottoposti a costante verifica della qualità del lavoro svolto, come dimostra – in
un grande ateneo del nord Italia – la recente estromissione di alcuni di loro sulla base di una
valutazione negativa da parte degli studenti.
Il citato Decreto n. 242 sancisce inoltre che “per sopperire a particolari e motivate esigenze
didattiche, le università e gli istituti di istruzione universitaria statali (…) possono stipulare con
studiosi od esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica (…) contratti di
diritto privato per l'insegnamento (…)” (art. 1). All’interno dei singoli atenei tale disposizione è
applicata per colmare le carenze organiche del personale strutturato, a ribadire ancora una volta
come la figura del professore a contratto non sia una presenza occasionale ma un ruolo di
docenza pienamente integrato nella normale attività universitaria. Secondo le stesse stime del
MUR, il ricorso alla docenza a contratto incide ormai per il 30-40% sui corsi universitari, con un
totale di circa 48.000 contrattisti. I costi del blocco nel reclutamento ordinario e dell’aumento
dell’offerta didattica sono dunque stati scaricati sulle spalle dei docenti a contratto, con un vero
e proprio dumping sociale di Stato.
L’assenza di regole
Le difficili condizioni strutturali si riflettono nel rapporto che con l’università intrattengono i
docenti precari, la cui attività – in mancanza di disincentivi per gli atenei – è diventata una
condizione di lavoro continuativo e subordinato senza garanzie, spesso in alternanza ad assegni
di ricerca, ad altre soluzioni contrattuali parasubordinate, a periodi di ricerca o d’insegnamento
all’estero, in molti casi dopo il dottorato e il post-dottorato. Il protrarsi negli anni dello stato di
precarietà comporta un’ampia gamma di ulteriori distorsioni contrattuali e di categoria. Per
esempio, il docente a contratto non dispone di copertura sanitaria, gli è preclusa la possibilità di
accendere mutui, di accumulare contributi pensionistici sufficienti, e la bassa retribuzione non
consente l’accesso a piani assistenziali integrativi. Le condizioni di povertà (in senso proprio,
secondo standard internazionalmente accettati) limitano la capacità riproduttiva e quindi la
possibilità di contare su un sostegno familiare in vecchiaia, come almeno accadeva in epoca premoderna.
Anche l’eventualità dell’allontanamento dalla comunità accademica si realizza in condizioni
di arbitrio selvaggio e non secondo un criterio meritocratico, con totale irresponsabilità da parte
dell’istituzione universitaria. I processi di aggiustamento dei piani didattici o finanziari degli
atenei si ripercuotono sul numero e sull’entità dei contratti di docenza attivati, di cui le facoltà
possono disporre in piena libertà e senza l’obbligo di garantire alcun ammortizzatore sociale. I
recenti e pesanti tagli al sistema universitario, ad esempio, hanno provocato un’ulteriore
diminuzione delle retribuzioni. Il “licenziamento occulto”, per altro, avviene paradossalmente
dopo un lungo percorso di precarietà in virtù di norme che dovrebbero limitarne la diffusione.
Il citato “Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto” del 1998
introduce la limitazione secondo cui “i contratti (…) hanno durata annuale e sono rinnovabili
per non più di sei anni” (art. 2). Oltre alla palese violazione dei diritti dei docenti, si disperdono
esperienze e abilità acquisite con un danno notevole per la qualità del servizio didattico offerto.
Le politiche dell’attuale governo
I limiti di ordine sistemico-finanziario si sono combinati con i noti problemi del reclutamento
accademico. La possibilità di accedere a condizioni normali di lavoro attraverso il meccanismo
concorsuale, formalmente ‘aperto’, ha tenuto nel campo universitario molti docenti precari.
Tuttavia, l’altissimo grado di arbitrarietà di giudizio assegnato alle commissioni dei concorsi ha
di fatto perennemente precluso l’accesso ai soggetti meno favoriti. Oggi ci troviamo ad un
passaggio cruciale. Il governo in carica ha annunciato o prodotto una serie di misure che, in
mancanza di correttivi, integrazioni e disposizioni specifiche rischiano di peggiorare la
situazione.
La politica di stabilizzazione del lavoro precario disposta nella Finanziaria 2007 articolo 1,
comma 519, riguardante la stabilizzazione su istanza dei lavoratori subordinati con contratto a
termine, s’intende applicata al solo personale tecnico-amministrativo dell’università, mentre
sembrerebbero per il momento rimanere esclusi i contratti subordinati e parasubordinati di
ricerca e di didattica, compresa la tipologia “professori a contratto”, nonostante in moltissimi
casi si configuri di fatto un rapporto continuativo, strutturato e subordinato, facilmente
dimostrabile con i titoli di insegnamento e scientifici accumulati, e soggetto a modalità
d’ingresso concorsuali. D’altro canto, il piano di reclutamento straordinario prevede in realtà il
normale ritmo concorsuale, addirittura in misura insufficiente a coprire il ricambio
generazionale a medio e a lungo termine.
L’unico dato certo è il taglio dei fondi trasferiti all’università con la finanziaria 2007, che
inesorabilmente si ripercuoterà sulla condizione dei lavoratori precari. Anziché fissare un limite
minimo alla retribuzione dei contratti di insegnamento e assicurare i diritti, se ne limita per
legge la percentuale, scelta che ancora un volta può ripercuotersi sulle persone piuttosto che
sull’istituzione, rischiando di produrre un’ondata di licenziamenti occulti e di trasformare una
misura ‘contro il precariato’ in una misura ‘contro i precari’. Dopo anni di sfruttamento
istituzionale selvaggio, illusioni evocate dai valori fondanti del sapere e promesse del
riconoscimento delle attività svolte, un’intera generazione di docenti precari sembra doversi
preparare a un’estromissione in massa.
Le misure correttive
Data la situazione descritta, molto si aspetta dalle prospettive aperte col ripensamento delle
regole e dei meccanismi concorsuali in via di elaborazione presso il Ministero. A questo
proposito è auspicabile che il progetto di revisione accolga due condizioni fondamentali:
il maggior riconoscimento, rigorosamente valutato, di tutti i titoli acquisiti, sia
didattici che scientifici, e la traduzione esplicita di tale riconoscimento in misure
procedurali;
l’attenzione a non escludere dalla eleggibilità la generazione più anziana dei precari,
non fissando come criterio esclusivo il possesso del dottorato di ricerca, titolo che in
Italia è entrato a regime solo di recente (l’attività accademica, didattica e di ricerca,
protratta per molti anni, deve essere considerata un titolo di ammissibilità ai concorsi,
tenuto conto del fatto che sarebbe un evidente paradosso e un’ingiustizia inaccettabile
escludere dall’accesso a un posto di lavoro proprio chi quel posto di lavoro ricopre da
anni).
Considerando che l’università soffre di una pesante carenza di organico, che il governo è
altresì impegnato in una politica di stabilizzazione del lavoro, che per un decennio circa i
docenti-precari e i ricercatori-precari in genere si sono fatti carico quasi esclusivo della crescita
della formazione nelle università italiane costituendo parte integrante del personale, che
all’interno della comunità accademica il processo di reclutamento ha spesso relegato ai margini
i docenti precari, e che l’attuale situazione contravviene a numerose disposizioni della “Carta
Europea dei Ricercatori”, si richiede:
1. l’allargamento della possibilità di presentare istanza di stabilizzazione anche ai
precari dell’università e, in particolare, ai docenti universitari precari di lunga data o,
subordinatamente,
2. l’attribuzione di una qualificazione, sulla base della valutazione dei titoli, dell’attività
didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori precari, da parte della comunità
scientifica nazionale e internazionale, per la successiva immissione programmata nel
corrispondente ruolo accademico o di ricerca, con dotazione di risorse finanziarie;
3. la messa a punto di un meccanismo di riconoscimento non arbitrario dei titoli
didattici e scientifici in tutti gli ordini di concorso universitari e la loro valorizzazione
oggettiva e quantificata, tenendo in particolare conto che i titoli didattici, di
supervisione e la considerazione delle qualifiche universitarie sono esplicitamente
indicati come criteri fondamentali di valutazione nel “Codice di condotta per
l’assunzione dei ricercatori” adottato dalla Commissione Europea nel 2005;
4. l’immediata disposizione di una retribuzione minima e delle dovute garanzie
menzionate nella “Carta europea dei ricercatori” per tutti i docenti e i ricercatori
precari, qualunque sia la tipologia contrattuale applicata, anche in regime di
prestazioni co. co. co. di diritto privato per l’insegnamento: la retribuzione minima
deve essere fissata su scala nazionale tenendo conto del costo sostenuto
dall’università per analoga attività da parte del personale di ruolo, maggiorato di una
quota compensativa per la temporalità del rapporto; l’accesso dei docenti e dei
ricercatori precari ai fondi di ricerca e ai rimborsi per le missioni; la possibilità
ufficiale e trasparente per i docenti e i ricercatori precari di firmare i progetti di tesi di
laurea che già seguono di fatto, facendo emergere lavoro spesso gravoso e occulto;
5. lo studio di percorsi d’inserimento dei docenti e dei ricercatori precari in altri ambiti
dell’amministrazione pubblica (scuola secondaria, ministeri, enti locali ecc.), ovvero il
riconoscimento dei titoli accademici negli altri settori.
Rete Nazionale Ricercatori Precari